1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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Stock option – definizione e regime fiscale

Le stock option sono strumenti posti in essere da una società, finalizzati ad incentivare i dipendenti, ovvero una loro categoria (dirigenti, quadri, commerciali) ovvero gli amministratori, rappresentati da titoli mobiliari della stessa società o di un società collegata.

In sostanza, i piani di stock option vincolano una parte della retribuzione all’andamento delle quotazioni del titolo, allo scopo di stimolare i destinatari ad incrementare la produttività, a beneficio della redditività della società o del gruppo.

Trattamento fiscale

Le stock option rientrano tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR e sono disciplinate dal successivo art. 51, il quale prevede la non imponibilità in presenza delle seguenti condizioni:

  • se le azioni sono offerte alla generalità dei dipendenti, per un valore, nel periodo d’imposta, non superiore ad € 2.065,83;
  • che il dipendente non le ceda prima dei tre anni;
  • la differenza tra il valore delle azioni, alla data di assegnazione al dipendente e l’importo corrisposto dallo stesso non è soggetto a imposta a condizione che tale ammontare non sia inferiore al valore delle azioni alla data di offerta delle stesse. Se questi titoli danno al dipendente un diritto di voto all’assemblea ordinaria superiore al 10%, la suddetta differenza concorre a formare il reddito.

In tutti gli altri casi il valore delle stock option si somma al reddito di lavoro

dipendente secondo il principio di cassa.

piani di assegnazione di azioni ai dipendenti si distinguono, generalmente,  in tre fasi denominate:

  1. – fase del granting, c.d. diritto di opzione, quando un dipendente riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o di altra società appartenente allo stesso gruppo. In questo momento viene fissato lo strike price, c.d. prezzo di esercizio;
  2. – fase del vesting period, ovvero il periodo che intercorre tra la fase 1 (granting) e l’inizio del periodo in cui il dipendente può esercitare il diritto di opzione;
  3. – fase dell’exsercising, la data in cui tale diritto viene esercitato e le azioni vengono acquistate dal dipendente alle condizioni fissate nella fase di granting. Questa data rappresenta il momento impositivo e la base imponibile è rappresentata dalla differenza del valore normale delle azioni e il prezzo pagato dal dipendente;

Il valore normale è determinato (art. 9 TUIR):

  • per i titoli quotati nelle borse valori italiane o estere, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
  • per i titoli non quotati, per le quote di società non azionarie e per le quote di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto;
  • per tutti gli altri titoli diversi dai precedenti, mediante comparazione con titoli negoziati aventi caratteristiche analoghe ovvero in base ad elementi determinabili in modo obiettivo.

Stock option quotate in borse  estere

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale e per liquidare l’IVAFE al valore corrente.

Le azioni non sono soggette all’IVAFE durante il periodo di non cedibilità delle stesse.

Se i diritti di opzione acquisiti nella fase “granting” sono cedibili, essi devono essere indicati nel quadro RW anche durante la fase “vesting” ed il loro valore di mercato è soggetto all’IVAFE.

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