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IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001 |
Anche questa memoria, come le precedenti, ha come destinatario la piccola e media impresa. Nei testi letti sulla revisione legale dei bilanci non ho trovato, tra i presupposti della continuità aziendale, la presenza in azienda di un “modello organizzativo” così come previsto dal d.lgs 2312001, che disciplina la responsabilità degli enti: persone giuridiche, società, associazioni anche prive di personalità giuridica; in sintesi, lo scopo del decreto è di reprimere i comportamenti illeciti commessi all’interno dell’azienda e nell’interesse della stessa. Il decreto in argomento indica i seguenti reati, la cui commissione comporta la responsabilità dell’azienda, oltre alla responsabilità dell’autore o degli autori del reato stesso e la responsabilità delle posizioni apicali:
In aggiunta a questi reati, entro il 692019 dovrà essere recepita una direttiva UE, per la quale saranno inseriti nel d.lgs 231, anche i reati tributari. Non ho inserito quei comportamenti illeciti, previsti dalla norma ma estranei, a mio giudizio, alla realtà della piccola impresa. Le sanzioni previste, all’avvenuto accertamento della responsabilità dell’ente, si distinguono tra sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e confisca del profitto o del vantaggio economico, inteso come risparmio aziendale ottenuto per la mancata attuazione, per esempio, delle norme di prevenzione in tema di infortuni sul lavoro ovvero per il mantenimento di un’attività produttiva priva di canoni di sicurezza. Le sanzioni pecuniarie sono decise dal giudice, le sanzioni interdittive sono:
L’ente o azienda non risponde del reato commesso se prova che:
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