1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

Anche questa memoria, come le precedenti, ha come destinatario la piccola e media impresa.

Nei testi letti sulla revisione legale dei bilanci non ho trovato, tra i presupposti della continuità aziendale, la presenza in azienda di un “modello organizzativo” così come previsto dal d.lgs 2312001, che disciplina la responsabilità degli enti: persone giuridiche, società, associazioni anche prive di personalità giuridica; in sintesi, lo scopo del decreto è di reprimere i comportamenti illeciti commessi all’interno dell’azienda e nell’interesse della stessa.

Il decreto in argomento indica i seguenti reati, la cui commissione comporta la responsabilità dell’azienda, oltre alla responsabilità dell’autore o degli autori del reato stesso e la responsabilità delle posizioni apicali:

  • indebita percezione di erogazioni pubbliche;
  • delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
  • concussione e corruzione;
  • reati societari;
  • abusi di mercato;
  • violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • violazioni delle norme sull’antiriciclaggio;
  • violazione del diritto d’autore;
  • reati ambientali;
  • impiego di lavoratori clandestini;
  • razzismo e xenofobia.

In aggiunta a questi reati, entro il 692019 dovrà essere recepita una direttiva UE, per la quale saranno inseriti nel d.lgs 231, anche i reati tributari.

Non ho inserito quei comportamenti illeciti, previsti dalla norma ma estranei, a mio giudizio, alla realtà della piccola impresa.

Le sanzioni previste, all’avvenuto accertamento della responsabilità dell’ente, si distinguono tra sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e confisca del profitto o del vantaggio economico, inteso come risparmio aziendale ottenuto per la mancata attuazione, per esempio, delle norme di prevenzione in tema di infortuni sul lavoro ovvero per il mantenimento di un’attività produttiva priva di canoni di sicurezza.

Le sanzioni pecuniarie sono decise dal giudice, le sanzioni interdittive sono:

  • l’interdizione dall’esercizio di attività;
  • la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni;
  • il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • l’esclusione, ed eventuale revoca di agevolazioni, contributi, sussidi, finanziamenti;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’ente o azienda non risponde del reato commesso se prova che:

  • ha adottato ed attuato, prima della commissione dell’illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi,
  • il compito di vigilare sulla corretta attuazione dei modelli e sul loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza indipendente,
  • le persone che hanno commesso il fatto illecito hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione,
  • l’Organismo di Vigilanza ha svolto correttamente le sue funzioni.

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