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CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO |
La legge sull’antiriciclaggio è finalizzata a tutelare l’integrità del sistema economico-finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. La norma prevede diverse misure che devono essere applicate dai soggetti destinatari della norma stessa ai fini di prevenzione e di contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario, per favorire operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile delle politiche di prevenzione e l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria, ente destinatario delle segnalazioni delle operazioni sospette, è istituita presso la Banca d’Italia, è autonoma e operativamente indipendente. L’UIF è collegata con tutte le istituzioni preposte alla lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, i soggetti obbligati, destinatari della norma, banche, consulenti, ecc., devono tenere conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi ed ai prodotti e servizi offerti. Questa valutazione deve restare documentata, in formato cartaceo o digitale, deve essere aggiornata periodicamente e messa a disposizione delle autorità competenti. • in occasione dell’instaurazione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000,00, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
Le medesime misure si attuano nei confronti del rappresentante che si presenta in nome e per conto del cliente;
Per titolare effettivo si intende la persona/le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Le attività di identificazione e di verifica sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. I soggetti destinatari della norma conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo per almeno dieci anni. Le segnalazioni di operazioni sospette sono inviate all’UIF. |
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