1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La legge sull’antiriciclaggio è finalizzata a tutelare l’integrità del sistema economico-finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. La norma prevede diverse misure che devono essere applicate dai soggetti destinatari della norma stessa ai fini di prevenzione e di contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario, per favorire operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
I soggetti destinatari della norma sono persone fisiche o giuridiche che rientrano nella categoria:

  • degli intermediari bancari e finanziari;
  • dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
  • di altri operatori finanziari e non finanziari;
  • di prestatori di servizi di gioco.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile delle politiche di prevenzione e l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria, ente destinatario delle segnalazioni delle operazioni sospette, è istituita presso la Banca d’Italia, è autonoma e operativamente indipendente. L’UIF è collegata con tutte le istituzioni preposte alla lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, i soggetti obbligati, destinatari della norma, banche, consulenti, ecc., devono tenere conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi ed ai prodotti e servizi offerti. Questa valutazione deve restare documentata, in formato cartaceo o digitale, deve essere aggiornata periodicamente e messa a disposizione delle autorità competenti.
I soggetti destinatari della norma procedono all’adeguata verifica del cliente e/o del titolare effettivo:
•    in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
 

•    in occasione dell’instaurazione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000,00, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

  • l’identificazione del cliente e verifica della sua identità, attraverso il riscontro con un documento di identità.

Le medesime misure si attuano nei confronti del rappresentante che si presenta in nome e per conto del cliente;

  • l’identificazione del titolare effettivo, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust ed altri istituti giuridici simili.

Per titolare effettivo si intende la persona/le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarietà di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. E’ considerata proprietà indiretta se la partecipazione è tramite fiduciaria o tramite persona interposta;

  • l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutoreprocuratore, tra il cliente ed il titolare effettivo;
  • il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche riguardo alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nelle disponibilità del cliente.

Le attività di identificazione e di verifica sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il proprietario coincide con la persona o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo del cliente.
Per gli enti no-profit con personalità giuridica sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
a)    - i fondatori,
b)    – i beneficiari,
c)    – i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

I soggetti destinatari della norma conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo per almeno dieci anni.

Le segnalazioni di operazioni sospette sono inviate all’UIF.
I professionisti possono inoltrarle attraverso il proprio Ordine di appartenenza. L’identità del segnalante deve essere tutelata al massimo; il suo nominativo non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero, né in quello del dibattimento, e la sua identità non può essere rivelata, a meno che, l’autorità giudiziaria non disponga altrimenti.
In presenza di oprazioni sospette i destinatari della norma, banche, professionisti, ecc., si astengono dall’accettare l’incarico ovvero dal proseguirlo.

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