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LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI |
Per “residenza fiscale” si intende il Paese nel quale una determinata persona paga le imposte sui redditi. La normativa italiana considera “residente fiscale” chiunque, nell’anno solare, si trovi per almeno 183 giorni in una delle seguenti condizioni:
Pertanto scatta una presunzione legale assoluta di residenza fiscale in Italia, se sussiste anche una sola delle tre condizioni per la maggior parte (183 giorni) del periodo d’imposta (anno solare). Una volta dimostrata la residenza fiscale, si devono dichiarare in Italia tutti i redditi, anche quelli conseguiti negli altri Paesi (worldwide taxation principle). I soggetti che hanno la residenza fiscale in un Paese estero devono dichiarare in Italia solo i redditi prodotti in questo stato. Il principio della worldwide taxation principle (tassazione del reddito mondiale) è adottato anche da altri Paesi e può accadere che un soggetto possa essere considerato fiscalmente residente contemporaneamente in più Stati; in questi casi si fa riferimento alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che si ispirano quasi tutte al modello OCSE che, tra gli altri punti, fissa le regole per definire, nei casi di doppia residenza effettiva, la residenza convenzionale. In via generale le norme convenzionali prevalgono sulle norme interne e sono configurabili le seguenti situazioni:
I criteri dell’OCSE, recepiti nel maggior numero di convenzioni ratificate dall’Italia, sono definiti “tie-breaker rules”, sono quattro e sono applicati secondo un preciso ordine di priorità. Le rules non stanno tra di loro in rapporto di alternatività, né di coesistenza, ma di vicendevole sostituzione: inizialmente si applica il primo criterio, se questo non risolve il dubbio sulla residenza, si applica il secondo e così di seguito. Pertanto, il soggetto si ritiene residente in uno Stato:
Talvolta, nella realtà, la ricerca della residenza effettiva, ai fini fiscali, non è semplice. In Italia la soluzione è di prassi rimessa alla giustizia tributaria e, sulla base della nostra esperienza, non si risolve mai prima del terzo grado di giudizio. |
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