|
Pagine totali: 13 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] |
Le successioni e il fisco |
Le imposte sulla successione sono pagate dagli eredi e dai legatari e sono calcolate sul patrimonio ereditario, ossia sull’insieme dei beni e dei diritti che vengono trasferiti mortis causa al netto delle passività contratte dal defunto. Sono esclusi dall’imposta alcuni beni e diritti che sono esaurientemente elencati nel D.lgs n. 3461990. Gli eredi sono responsabili in solido tra loro al pagamento dell’intera tassa di successione, i legatari sono responsabili, limitatamente all’imposta calcolata sui beni ricevuti. Oltre agli eredi e ai legatari ci sono altri soggetti, di norma nominati dal tribunale, chiamati a rispondere dell’imposta di successione. Al totale del patrimonio ereditario soggetto all’imposta, deve essere aggiunto il valore delle donazioni che il defunto ha fatto in vita. Il valore complessivo del patrimonio si suddivide tra gli eredi ed i legatari in base alle quote stabilite dalla legge, se il defunto non ha lasciato il testamento, ovvero in base alla volontà del defunto in presenza di un testamento. Le aliquote dell’imposta sono differenziate a seconda di chi sia il beneficiario del trasferimento. La legge prevede calcoli differenti a seconda del grado di parentela esistente tra defunto ed erede o legatario. Se il defunto era fiscalmente residente in Italia, nel patrimonio ereditario sono compresi anche i beni e diritti ubicati all’estero. Se invece il defunto era residente fiscalmente all’estero, l’imposta di successione si paga solo sui beni e diritti esistenti in Italia. In questi casi valgono le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. La dichiarazione di successione La normativa fiscale prevede oltre al pagamento dell’imposta di successione, l’obbligo di presentare in forma telematica la dichiarazione di successione che deve contenere l’elenco dei beni dell’attivo ereditario, degli eredi e legatari e vari documenti allegati. Detta dichiarazione deve essere presentata da uno qualsiasi dei soggetti beneficiari riportati nella dichiarazione, ovvero dal soggetto nominato dal tribunale. Se in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione si manifestano eventi nuovi, prima non conosciuti, o si devono integrare alcuni dati, è possibile trasmettere dichiarazioni integrative o rettificative, per correggere errori materiali, ovvero sostitutive, nell’ipotesi di dati completamente errati riportati nella prima dichiarazione. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dal decesso del defunto; la sua presentazione, di per se stessa, non comporta accettazione dell’eredità, da parte di chi la presenta, il quale, nel rispetto dei termini, può sempre rinunciarvi o accettarla con beneficio di inventario. La presentazione della dichiarazione è necessaria per svincolare le somme giacenti presso le banche e per entrare nel possesso dei beni o dei diritti ricevuti. Talvolta, per la compilazione della dichiarazione di successione, si intersecano discipline differenti: il codice del catasto, il diritto di famiglia ed il diritto tributario, il diritto internazionale, pertanto, è consigliata, per evitare sanzioni o contestazioni legali, l’assistenza di professionisti. E’ sempre più diffusa la tendenza, anche per piccoli patrimoni, a trasferire gli stessi quando si è in vita riservandosi il diritto di usufrutto; in questo modo gli eredi e i legatari quando sarà il momento entreranno in possesso dei beni senza dover pagare le imposte di successione e senza l’obbligo di dover presentare la dichiarazione di successione. |
Pagine totali: 13 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ] |