1. Stock option – definizione e regime fiscale

  2. REGIME FISCALE FORFETTARIO (LEGGE DI BILANCIO 2020)

  3. Il codice della crisi d’impresa può essere un’occasione per un cambio culturale nelle piccole imprese

  4. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RESIDENZA ESTERA PREVALGONO GLI ELEMENTI DI FATTO

  5. IL REVISORE INTERNO NELLE PICCOLE IMPRESE

  6. CENNI SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

  7. Consigli al piccolo imprenditore su come tenere sotto controllo gli indicatori della crisi

  8. Le successioni e il fisco

  9. Contenzioso fiscale

  10. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

  11. IL REQUISITO DELLA CONTINUITÀ GESTIONALE SI TUTELA ANCHE CON L’ADOZIONE DI UN “MODELLO ORGANIZZATIVO“ AI SENSI DEL D.LGS 231\2001

  12. LA RESIDENZA FISCALE E LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  13. CHE COSA È IL TRUST

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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

La legge fallimentare, approvata 77 anni fa da un Regio Decreto, è stata sostituita dal “codice della crisi d’impresa”  un Testo Unico sulla disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sostituisce le disposizioni in materia di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, crisi da sovra indebitamento. La novità più immediata per le imprese, profit e no profit e che deve essere acquisita nella cultura gestionale di imprenditori,  amministratori e organi di controllo, è rappresentata dall’introduzione della “procedura di allerta”, il cui scopo è quello di assicurare l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, nella consapevolezza che l’occultamento della stessa determina l’aggravamento del dissesto, pregiudica la continuità aziendale e le possibilità di avviare accordi transattivi con creditori. Una precoce emersione della crisi consente di scongiurare la progressiva dispersione del valore dell’azienda a beneficio dei soci, dei dipendenti, dei creditori, dell’indotto e dell’economia in generale.

 

La procedura di allerta si basa su un sistema di controlli e di relative segnalazioni agli organi preposti, che coinvolgono gli imprenditori o gli amministratori, come attori interni, e sindaci, revisori, professionisti incaricati della tenuta della contabilità, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione, come attori esterni. Le mancate ovvero le ritardate segnalazioni comportano responsabilità patrimoniali e, se ne ricorrono gli estremi, penali in capo ai soggetti inadempienti.

 

Il sistema dei controlli prevede determinati “indicatori della crisi”, che consentono di individuare squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari. Gli indicatori sono elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con frequenza almeno triennale.

 

Gli Enti preposti a ricevere le segnalazioni sono gli Organismi di Composizione della Crisi di Impresa – OCRI, istituiti presso le Camere di Commercio.

Il Codice della crisi estende l’obbligo di nominare l’organo di controllo, sindaci e/o revisori, alle società, incluse le cooperative, che superano per  due esercizi consecutivi una delle seguenti soglie: due milioni di euro di ricavi o di attivo patrimoniale o 10 dipendenti.

La procedura di allerta prevede che l’organo di controllo segnali formalmente all’organo gestionale le anomalie riscontrate; nei casi di mancata o di inadeguata risposta ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie  per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo deve, senza indugio, informare l’OCRI

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