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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA |
La legge fallimentare, approvata 77 anni fa da un Regio Decreto, è stata sostituita dal “codice della crisi d’impresa” un Testo Unico sulla disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che sostituisce le disposizioni in materia di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, crisi da sovra indebitamento. La novità più immediata per le imprese, profit e no profit e che deve essere acquisita nella cultura gestionale di imprenditori, amministratori e organi di controllo, è rappresentata dall’introduzione della “procedura di allerta”, il cui scopo è quello di assicurare l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, nella consapevolezza che l’occultamento della stessa determina l’aggravamento del dissesto, pregiudica la continuità aziendale e le possibilità di avviare accordi transattivi con creditori. Una precoce emersione della crisi consente di scongiurare la progressiva dispersione del valore dell’azienda a beneficio dei soci, dei dipendenti, dei creditori, dell’indotto e dell’economia in generale.
La procedura di allerta si basa su un sistema di controlli e di relative segnalazioni agli organi preposti, che coinvolgono gli imprenditori o gli amministratori, come attori interni, e sindaci, revisori, professionisti incaricati della tenuta della contabilità, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione, come attori esterni. Le mancate ovvero le ritardate segnalazioni comportano responsabilità patrimoniali e, se ne ricorrono gli estremi, penali in capo ai soggetti inadempienti.
Il sistema dei controlli prevede determinati “indicatori della crisi”, che consentono di individuare squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari. Gli indicatori sono elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con frequenza almeno triennale.
Gli Enti preposti a ricevere le segnalazioni sono gli Organismi di Composizione della Crisi di Impresa – OCRI, istituiti presso le Camere di Commercio. Il Codice della crisi estende l’obbligo di nominare l’organo di controllo, sindaci e/o revisori, alle società, incluse le cooperative, che superano per due esercizi consecutivi una delle seguenti soglie: due milioni di euro di ricavi o di attivo patrimoniale o 10 dipendenti. La procedura di allerta prevede che l’organo di controllo segnali formalmente all’organo gestionale le anomalie riscontrate; nei casi di mancata o di inadeguata risposta ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo deve, senza indugio, informare l’OCRI |
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